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Un libro.
Quando la posta è in pericolo
lo stato non "ci gioca più" e cambia le regole. Infatti
A tutti i compagni di OR segnaliamo un libro che sarà di grande utilità alla comprensione di quanto sta accadendo in Italia in materia di leggi speciali e di repressione. Gli autori non sono sospetti, sono tutti noti esperti italiani e tedeschi di problemi di diritto e dello stato e quanto affermano risale addirittura a tre anni fa. Il libro, edito da Pironti, si chiama "La trasformazione autoritaria dello stato" e gli autori degli interventi svolti ad un convegno, che il libro, appunto, riproduce, sono Accattatis, Agnoli, Ferrajoli, Pecorella, Rescigno, Viviani. Più che fare una recensione, abbiamo pensato che fosse utile riprodurre parti delle analisi svolte seguendo l'ordine del passaggio dalle considerazioni generali sulla trasformazione dello stato capitalistico moderno a quelle più particolari riguardanti l'Italia. La nostra forzatura e la nostra arbitrarietà rispetto agli autori sono soltanto quelle di un accostamento talvolta senza mediazioni di alcune analisi, ma d'altronde ci sono tre anni di fatti, di leggi speciali da quando quelle analisi sono state prodotte ad oggi, che si incaricano di combattere - come si dice - in un quadro complessivo di violenze e di repressione dello stato tutte le sottigliezze e i distinguo dei difensori di questa società borghese e capitalistica. Ecco che cosa ha detto lo studioso tedesco Johannes Agnoli a proposito della fase attuale di trasformazione dello stato capitalistico e delle condizioni di vita di una opposizione proletaria al sistema. pp. 62-63; 65-66-67-68; 73; 75-76-77; 80-81. Parlare di un accentramento della lotta contro l'imperialismo in gruppi armati, come la Raf in Germania, le Br e i Nap in Italia, mi pare accorciare il fronte stesso dell'imperialismo, mi pare non vedere i protagonisti veri di questa lotta contro l'imperialismo che è sempre, non dimentichiamolo, lotta contro il modo di produzione capitalistico. I protagonisti veri non sono i gruppi armati: questi possono esprimere, forse, dei bisogni immediati delle masse, ma i veri protagonisti sono coloro che effettivamente combattono il capitalismo sul luogo stesso della produzione di plusvalore. Per fare un esempio, a Torino (dove sono stato in occasione dell'attentato a Casalegno), i protagonisti dell'antimperialismo non sono coloro che hanno sparato a Casalegno, ma gli operai della Fiat, che non hanno accettato la gestione politica del loro comportamento sociale, che non deve essere gestito nè dal sindacato, nè dal partito, nè dall'opinione pubblica, ma dagli operai stessi. La reperessione o, più precisamente, la strategia istituzionale che non comprende solo la repressione, ma anche le integrazioni, la manipolazione delle masse, il tentativo di convincimento, ha un carattere ben più totale, investe la totalità della società e parte dalla forma stato intesa non solo come apparato repressivo di polizia, di carceri, ma dalla forma stato intesa piuttosto come sintesi della società borghese nel doppio significato di sintesi da un lato della lotta fra forza lavoro e capitale, dall'altro però anche sintesi e mediazione della classe borghese stessa che sul mercato non riesce a trovare una propria unità. E' necessario ampliare un pò il discorso e passare dalla lamentela, per giusta che essa sia, sulla repressione ad una considerazione un pò più vasta della strategia istituzionale che oggi si è resa necessaria per garantire, in tempo di crisi ciclica e forse non solo ciclica, la riproduzione sociale di queste società che sono costituzionalmente borghesi ed economicamente capitaliste. Per accumularsi il capitale non ha solo bisogno di forza lavoro che si vende, ma di una forza lavoro che è disposta a vendersi. Non solo: ha bisogno anche di un apparato che, in qualsiasi modo, costringa l'operaio ad accettare questo sistema di lavoro forzato oggettivo che è il sistema di lavoro nel capitalismo. Da questo punto di vista lo stato di diritto classico, quello liberale, non è più recuperabile. Direi quasi, forse è una provocazione troppo forte, che chi oggi sostiene non tanto, il che sarebbe giustissimo, l'uso difensivo o offensivo che dir si voglia, l'uso però strumentale di certe regole dello stato di diritto per portare avanti un discorso rivoluzionario, una prassi rivoluzionaria, ma chi sostiene la necessità di ricostruire lo stato di diritto nel senso classico della parola, di rifarlo, di ribadirlo, e quindi di reintrodurre nella oggettività sociale quella che si può chiamare l'opinione pubblica di tipo liberale è in fondo, direi quasi, un reazionario in un senso storico molto preciso, perché cerca di ricostruire un tipo di stato che era valido all'inizio dell'accumulazione capitalistica. Il che non significa rifiutare lo stato di diritto come strumento di politica; però bisogna a mio avviso rendersi conto che lo stato di diritto, cosi come oggi è, ha in sé degli elementi istituzionali ben capaci di assimilare, di reintegrare quindi in se stesso, nel principio di legalità tutti quei momenti di repressione anche armata contro movimenti di emancipazione che a prima vista sembrano uscire e negare lo stato di diritto stesso. Lo stato di diritto non funziona più come difesa del singolo di fronte ad un'autorità che abusa del proprio potere, ma funziona come il regolamento, l'organizzazione trasparente, ben visibile, come regola di gioco per il meccanismo decisionale politico. In parole povere il capitale al potere non ha solo bisogno della difesa dei diritti dell'uomo. Ad un certo punto, sappiamo, quando i diritti dell'uomo si realizzano a livello di massa, ecco che la classe dominante ci ripensa un pò sulla sovranità popolare e la limita; appunto la limita con l'altra faccia, con l'altra parte dello stato di diritto, con quello stato di diritto che significa quindi regolamento preciso del meccanismo politico decisionale fatto in modo tale che l'accesso al potere, per questo meccanismo è in fondo possibile, concretamente, solo ad una certa parte di popolazione, solo alla classe dominante. Quindi lo stato di diritto significa in fondo, da questo punto di vista, un meccanismo di potere tale che inquadra il principio della sovranità popolare e della partecipazione di massa in un sistema di regole adatto appunto a neutralizzare questa partecipazione di massa; e questo sistema di regole si chiama sistema rappresentativo, cioè quello che è il lato materiale dello stato di diritto: il sistema politico parlamentare. [...] Il nostro compito non è tanto, per rompere questa strategia istituzionale che si serve del metodo dello stato di diritto, non è affatto di restaurare lo stato di diritto; il nostro compito è di portare avanti la democrazia. Cioè, di fronte allo stato di diritto noi dobbiamo ribadire il principio di democrazia, di partecipazione immediata delle masse alle decisioni politiche, sociali, economiche e culturali; quindi se noi parliamo di repressione e di strategia istituzionale dobbiamo pensare anche ad una strategia istituzionale di legalizzazione della repressione che tenta appunto di ricondurre la repressione stessa in termini legali. [...] Se noi partiamo dal fatto che lo stato di diritto di vecchio stampo liberale è l'espressione della borghesia in una specifica situazione storica e di un capitale storicamente specificabile, bisogna dire che come conseguenza del mutamento interno del rapporto del capitale stesso, muta, si trasforma anche la forma di stato. E questo per richiamare l'attenzione sul fatto che chiedere di stabilire o ristabilire il potere del parlamento, facendo cosi come se il Parlamento fosse un'idea pura, un'istanza pura, una istituzione pura al di là della struttura economica, è un pò assurdo. La funzione del parlamento cambia nell'insieme dello stato borghese secondo la trasformazione interna del rapporto del capitale. [...] Il capitalismo attuale non è più il nemico acerrimo del partito operaio che era forse cent'anni fa. Il capitalismo oggi ha bisogno di un partito operaio che organizzi il dissenso di classe in senso costituzionale strategico, integrato sul piano delle istituzioni politiche della borghesia. Anzi, e lo dimostra anche il disprezzo, per esempio, della borghesia, del capitale tedesco per i piccoli partitini comunisti che ci sono nella Germania occidentale, il capitalismo non si interessa di un partito operaio, comunista o socialista che sia, che non ha le capacità di raggiungere le masse e non riesce ad organizzarle. Il capitalismo attuale ha bisogno di un partito la cui funzione storica è di organizzare il dissenso non come dissenso fondamentale ma come dissenso che funzioni nel meccanismo costituzionale del consenso totale al sistema. [...] Cosa significa questa totalità che comprende sia Stato che società, lo spiego con un esempio molto semplice: il Berufsverbot non si riferisce in Germania solo agli impiegati statali; nel frattempo ha invaso anche la società e questa statalizzazione della società esprime un elemento di totalitarismo nel senso politico della parola. Non è solo lo Stato che allontana impiegati e funzionari statali accusati di essere dei radicali, ma anche i sindacati cominciano ad espellere propri iscritti che non diano prova di fedeltà costituzionale. Il sindacato non è però lo Stato, il sindacato è già un'organizzazione della classe operaia, cioè un'organizzazione sociale che non c'entra affatto con il piano costituzionale della politica, non c'entra niente con l'impiegato statale che deve avere una lealtà specifica di fronte allo Stato. Quindi, la lealtà di fronte allo Stato viene adesso prevista anche per essere membro del sindacato.
Agnoli riferisce la sua analisi soprattutto alla Germania federale, socialdemocratica, ma uno dei relatori, il giurista Ferrajoli, sottolinea alcune concordanze tra la situazione tedesca e quella italiana.
pp. 54-57.
Due fenomeni, presenti sia in Germania che in Italia sono entrambi espressione della crisi più generale che investe il processo penale quale tecnica primaria e privilegiata di controllo e di repressione della devianza penale. Il primo fenomeno è la dislocazione di potere ravvisabile all'interno degli apparati repressivi: a favore della polizia, a sfavore della magistratura. Essa si manifesta soprattutto in uno spostamento del baricentro del processo penale dalla fase del dibattimento e della condanna alla fase dell'istruttoria, e dalla fase dell'istruttoria a quella delle indagini di polizia. Il dibattimento, cioè la fase del processo in cui sono massime le garanzie di difesa e di pubblicità, è sempre più una fase secondaria, eventuale, lontana nel tempo rispetto al momento delle prime indagini. In secondo luogo il suo esito è sempre più fortemente pregiudicato dalle fasi precedenti, cioè dall'istruttoria e dalle indagini di polizia. E' la polizia, all'indomani del reato, che raccoglie le prove, perquisisce, arresta, interroga gli indiziati. Ed è soprattutto nella fase di polizia, quando maggiore è l'interesse della stampa, che viene impostato ed orientato il processo a livello d'opinione pubblica e ne viene consumato il massimo uso politico. Questo spostamento del baricentro del processo dalla fase propriamente del giudizio a quella delle prime indagini dalla magistratura alla polizia si riflette d'altro canto nell'uso sempre più ampio della carcerazione preventiva, ormai divenuta, da mezzo eccezionale d'intervento contro il pericolo di fuga o di inquinamento delle prove nelle more del processo, uno strumento normale di anticipazione della pena. Ne è prova l'aumento crescente del numero dei detenuti in attesa di giudizio che ha ormai raggiunto i due terzi dell'intera popolazione carceraria. Il secondo è più importante fenomeno è quello delle misure di prevenzione dei soggetti "socialmente pericolosi" in vigore in Italia ed estese dalla legge Reale anche alla materia politica (confino, divieto di soggiorno, sorveglianza speciale, foglio di via obbligatorio, diffide, ecc.). Dall'altro lato, e soprattutto, mi riferisco alle nuove tecniche di spionaggio e di controllo capillare della popolazione che sempre più vengono diffondendosi grazie anche ai progressi tecnologici degli strumenti di sorveglianza: intercettazioni telefoniche, schedature di massa sulla base delle tecniche informatiche giustificate dalle più svariate esigenze amministrative (oltre al casellario giudiziario i vari tipi di anagrafe, civile, tributaria, automobilistica, scolastica, ecc.), banche dei dati ed archivi di polizia, controlli audiovisivi, radio-spie, ecc. Tutto questo articolato sistema di spionaggio e di raccolta informatica dei dati sembra oggi profilarsi come una nuova tecnologia del controllo sociale, basata sulla sorveglianza anzichè sulla repressione, sull'informazione centralizzata e generalizzata anziché sull'accertamento giudiziario del singolo caso, sulla catalogazione segrete e preventiva di tutti i cittadini anziché sulla penalizzazione pubblica attraverso il processo. E' cosi che le forme classiche dello stato di diritto trapassano silenziosamente in quelle burocratiche e tecnocratiche del nuovo stato di polizia. Si tratta di una crisi storica, irreversibile entro l'odierno orizzonte capitalistico. Formulare di fronte ad essa ipotesi strategiche è difficile, e non è comunque il compito di questa relazione. E già importante acquisire precisa coscienza della portata storica della crisi: che cioè essa non è un fenomeno contingente ma strutturale: e che dunque il suo superamento in senso progressivo, vale a dire il recupero effettivo delle garanzie di libertà, è oggi più chiaramente che mai indissolubilmente legato alla prospettiva del superamento del capitalismo.
Non vorremmo dare l'impressione ai compagni che, grazie alla natura strutturale dei cambiamenti autoritari che lo stato capitalistico va subendo in questa fase, questi stessi cambiamenti abbiano una qualche dignità di fenomeno naturale, quasi non ci toccassero o ci toccassero in modo oggettivo, astratto, come individui e come proletari. Invece essi sono all'origine delle forme più bieche di repressione e fanno parte di un disegno di dominio e di violenza sul proletariato italiano, disegno elaborato e portato avanti in eguale misura dal capitale e dai riformisti. Interventi di Vincenzo Accattatis e Luigi Ferrajoli.
pp. 22-25; 45-46; 50-51.
In Italia sono ancora vigenti i codici penali fascisti. Sembrerebbe che dovesse bastare per "una esemplare repressione"; ed invece, secondo i nostri governanti, non basta. Si è andati oltre, si è approvata la legge Reale, si sono approvate altre leggi liberticide, si propongono leggi ancor più liberticide. In Italia abbiamo dovuto fare i conti con un terrorismo alimentato dal potere (strategia della tensione) e si pretenderebbe oggi venirne a capo dando mano libera agli uomini del potere, travolgendo il sistema di legalità! Un dato politico emerge chiaro da Catanzaro: il fatto che non si riesce a far luce "sulla trame", in cui è invischiato il Sid, ecc. - Non è certo un dato da poco. Significa che "la macchina" è ancora in piedi, se riesce ad impedire alla verità di venire a galla. In Italia lo sviluppo della legislazione eccezionale procede di pari passo con i progressi della strategia del compromesso storico. La svolta autoritaria, dopo le promesse di riforma dei codici fascisti e le pur timide riforme processuali della fine degli anni Sessanta, è nel 1974, all'indomani dell'annuncio da parte del Pci del nuovo corso compromissorio. Inizia con il decreto legge dell' 11-4-'74 sul raddoppio dei termini massimi di carcerazione preventiva (portati per i reati più gravi fino a otto anni) e con la legge Bartolomei del 14-10-'74 sulla reintroduzione dell'interrogatorio di polizia con la famigerata legge Reale. Si sviluppa soprattutto nel 1977, con la formazione dell' "accordo a sei" e della maggioranza delle astensioni che apre la strada ad un'intensa azione di demolizione delle garanzie costituzionali sostenuta ormai dall'intero "arco costituzionale". Sull'onda di una velenosa campagna ideologica in difesa dell'Ordine e dello Stato che non ha precedenti per virulenza e per qualunquismo neppure nelle vecchie campagne fanfaniane, la nuova sconfinata maggioranza di governo è riuscita a varare, in meno di cinque mesi, una lunga serie di leggi, di leggistralcio, di leggine silenziosamente approvate in commissione, di decreti-legge e decreti ministeriali nei quali ha frammentato il più ingente pacchetto di misure liberticide della storia repubblicana per non offrire al paese una nuova "legge-simbolo" (tipo legge Reale) su cui potesse concentrarsi l'attenzione e l'opposizione democratica: decreto-legge del 30 aprile '77 sulla sospensione dei termini di carcerazione preventiva; decreto ministeriale del 4 maggio sull'istituzione di un servizio di sorveglianza esterna alle carceri affidato ai carabinieri del generale Della Chiesa; legge del 28 giugno sul potere dei militari in servizio di vigilanza esterna alle carceri di sparare sui detenuti in fuga o in rivolta e addirittura su chiunque "dall'esterno tenti di turbare in qualsiasi modo l'ordine"; istituzione di fatto, per via amministrativa ed extralegale, delle "carceri speciali" per detenuti politici legge del 20 luglio che ha di fatto soppresso l'istituto dei permessi ai detenuti che rappresentava la novità più importante della riforma carceraria approvata solo due anni prima; legge dell' 8 agosto sul potere di chiusura dei covi, ovvero delle sedi politiche sospette; legge, sempre dell' 8 agosto, sulla restrizione delle garanzie di difesa del processo penale. Infine il 21/3/1978, all'indomani del sequestro Moro e della formazione della maggioranza organica di unità nazionale, è stato varato con decreto-legge un ennesimo provvedimento "anti-terroristico" con cui sono stati introdotti l'interrogatorio di polizia senza difensore e senza limiti di durata, l'accompagnamento di polizia di chi dia sospetto di aver fornito false generalità o falsi documenti di identità, la liberalizzazione delle intercettazioni telefoniche, il potere del ministro di richiedere ai giudici fascicoli processuali in deroga al segreto istruttorio, il controllo di polizia sulle locazioni dei fabbricati. L'edificazione di questo nuovo ed inedito diritto di polizia ha avuto inizio con la legge Bartolomei dell'ottobre '74 sull'interrogatorio di polizia. Ma si è sviluppata soprattutto con la legge Reale del '75 e con l'ingente legislazione speciale promossa tra il '77 e il '78 dal compromesso storico. In virtù di questo insieme di leggi "eccezionali" la polizia si è vista attribuire una lunga serie di poteri istruttori uguali e paralleli a quelli attribuiti al giudice, e da questi interamente indipendenti:
1) potere di arrestare o fermare o "accompagnare" non solo chi è indiziato di aver commesso reati (fermo giudiziario, esteso dalla legge Reale), ma anche chi è semplicemente sospetto di false generalità, o di quel nuovo reato di sospetto che è il "reato di casco", o perfino, come è proposto dal disegno di legge "Reale-bis", di chi è sospetto di "atti preparatori" di futuri reati;
2) potere di interrogatorio degli imputati senza la presenza del difensore e senza limiti di durata, introdotto dal decreto-legge del 21 marzo '78;
3) potere di perquisizione personale e dei mezzi di trasporto, introdotto dalla legge Reale;
4) potere largamente incontrollato di intercettazione telefonica anche preventiva, introdotto dal decreto legge del marzo '78;
5) potere di chiusura dei "covi", cioè di sedi politiche, in flagranza di reati come per esempio la costituzione o la partecipazione a "banda armata" che sono ormai divenuti, nella prassi poliziesca e giudiziaria, reati di mero sospetto;
6) potere, infine di sparare "per impedire" la commissione di determinati gravi reati e dunque, di nuovo, in caso di sospetto.
Se si tien conto che alla base di tutti questi poteri è sempre il semplice "sospetto", che il loro esercizio è sottratto ad ogni controllo giudiziario e in particolare all'assistenza del difensore, e soprattuto che tali poteri hanno portata generale e non sono limitati ai soli delitti politici, si comprende come la tecnica di prevenzione adottata nel nostro paese è, rispetto a quella tedesca, meno appariscente ma forse più pericolosa. In virtù di queste misure risulta leso non solo il classico principio garantista nulla poena sine crimine, ma anche quello, non meno importante, nulla poena sine iudicio.
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Per fare un esempio:
questi i principali interventi legislativi
in materia di lavoro dal 1976 a oggi
10 dicembre 1976 legge n. 797.
Viene sancito il blocco parziale della scala mobile. A partire dal 30 ottobre 1976 al 30 aprile 1978 gli aumenti salariali determinati dagli scatti dell'indennità di contingenza verranno corrisposti, al 50% del loro ammontare per i lavoratori con reddito tra i 6 e gli 8 milioni, e al 100% per i lavoratori con reddito superiore agli 8 milioni, in Buoni del Tesoro (BOT). I BOT non possono essere riscossi se non dopo 5 anni dalla loro emissione. Il blocco della scala mobile incide su tutte le voci salariali.
31 marzo 1977 legge n. 91.
Vengono abolite le scale mobili anomale (bancari, ecc.) e sostituite con il sistema vigente nel settore industriale che prevede condizioni meno favorevoli per i lavoratori. Si esclude, inoltre, l'incidenza della scala mobile nel calcolo dell'indennità di anzianità.
7 aprile 1977 legge n. 102.
Allo scopo di contenere il costo del lavoro, si concede alle aziende (fino al 31 gennaio 1978) una parziale fiscalizzazione degli oneri sociali (14.000 lire mensili per ciascun dipendente fino al 30 aprile 1977 e 24.500 nei mesi successivi). In cambio del ritiro da parte del governo di alcune clausole contenute nel Decreto Legge emanato in precedenza, tese a bloccare di fatto la contrattazione aziendale, il sindacato accorda la revisione dell'incidenza di alcune voci del paniere della scala mobile: giornali, trasporti, tariffe elettridhe.
5 marzo 1977 legge n. 54.
Sono abolite 7 festività (2 feste nazionali e 5 religiose). La soluzione retributiva dei problemi che ne derivano viene rinviata alla contrattazione collettiva.
1 giugno 1977 legge n. 285.
Si tratta della legge sall'occupazione giovanile che istituisce le liste speciali di avviamento per i giovani disoccupati (tra i 15 e i 29 anni). Sono previsti incentivi economici per le aziende e le amministrazioni pubbliche che assumano giovani disoccupati. I giovani possono essere assunti con due tipi di contratti: quello di formazione e quello a tempo determinato che sostanzialmente reintroducono sotto specie diversa l'apprendistato. Le richieste di assunzione dei giovani avvengono per ordine numerico.
12 agosto 1977 legge n. 675.
E' la legge sulla riconversione industriale che introduce un sistema di realizzazione della mobilità. Per l'attuazione delle legge e per favorire la mobilità è istituita una commissione in ogni regione e una commissione centrale per la gestione della mobilità della manodopera a livello interregionale. A tutte le commissioni partecipano rappresentanti dell'amministrazione pubblica, rappresentanti del padronato e delle organizzazioni sindacali. Sono introdotte anche modifiche della disciplina della Cassa Integrazione Guadagni. In particolare è prevista una nuova causa di intervento straordinario della CIG: la dichiarazione di crisi aziendale.
29 novembre 1977 legge n. 864.
Vengono apportare delle modifiche alla legge sull'occupazione giovanile. La possibilità di assumere giovani dalle liste speciali è estesa anche alle aziende con non più di 3 dipendenti. E', inoltre, consentita la richiesta nominativa.
2 dicembre 1977 legge n. 903.
Si tratta della legge sulla "parità" uomo donna, che da divieto di discriminazione tra i lavoratori sulla base del sesso per quanto riguarda l'assunzione e prevede l'uguaglianza di retribuzione per pari prestazione. Naturalmente basta guardare la realtà per vedere quanto la legge sia disattesa nei fatti: alle donne (che già non sono "pari" perché hanno l'onere non riconosciuto del lavoro domestico) vengono riservate da sempre le peggiori mansioni nei peggiori settori della produzione. Si riconosce alla donna la facoltà di optare se proseguire l'attività lavorativa fino agli stessi limiti di età previsti per i lavoratori. Si fa divieto del lavoro notturno. E' riconosciuto anche al padre lavoratore il diritto di assentarsi dal lavoro sia nel caso dell'assenza facoltativa post-partum che nel caso di malattia del bambino per i primi 3 anni di vita. E' prevista la corresponsione alternativamente anche alla donna che lavora degli assegni familiari.
3 febbraio 1978 legge n. 18.
Viene accordata la possibilità nei settori, del commercio e del turismo a stipulare contratti a tempo determinato.
22 marzo 1978 legge n. 75.
Proroga fino al 31 marzo della fiscalizzazione introdotta con la legge del 7 aprile 1977.
26 maggio 1978 legge n. 215.
Vengono introdotte innovazioni e integrazioni al sistema di mobilità previsto dalla 675. In sostanza vengono ampliati i termini di intervento della CIG.
4 agosto 1978 legge n. 479.
Vengono introdotte profonde modifiche alla 285 sull'occupazione giovanile. Viene ampliata la possibilità di richiesta nominativa e le possibilità di assumere con contratto a tempo determinato e a tempo parziale.
5 agosto 1978 legge n. 502.
Ulteriore proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali.
24 novembre 1978 legge n. 737.
Proroga fino al 30 settembre 1979 della facoltà di stipulare nei settori del commercio e del turismo contratti a tempo determinato.
21 dicembre 1978 legge n. 845.
Si tratta della legge quadro in materia di formazione professionale. Viene affidata alle regioni la funzione di assicurare il coordinamento tra le iniziative di formazione e la richiesta di manodopera da parte delle aziende. Sono previste iniziative dirette alla qualificazione e specializionee di disoccupati in cerca di prima occupazione (anche attraverso la realizzazione di convenzioni con le aziende per l'effettuazioni di tirocini pratici o stages, nelle aziende, oppure l'applicazione di sistemi di alternanza studio-lavoro) e di riqualificazione di lavoratori coinvolti nei processi di riconversione (quasi sempre questi corsi sono di copertura a licenziamenti).
23 dicembre 1978 legge n. 833.
Si tratta della legge di riforma sanitaria che istituisce il servizio sanitario nazionale. Nel corso dell'anno inizia l'applicazione di una legge già approvata nel 1975 (legge 16 aprile 1974 n. 114, con decorrenza dal 1 gennaio 1975) che stabilisce che chiunque attraverso la riscossione della pensione sociale superi un reddito di l.200.000, cumulato con quello del coniuge (la cifra sarà poi portata a 2.000.000 annui), non possa più godere della pensione stessa. La legge è rivolta contro le donne che sono le principali fruitrici di pensione sociale.
9 febbraio 1979 legge n. 36.
Si tratta di una legge approvata per risolvere i problemi di mobilità posti dalla ristrutturazione dell'UNIDAL. E' introdotto l'istituto del passaggio diretto da una azienda all'altra anche in deroga alle norme del collocamento, previo accordo tra padroni e sindacati. Si stabilisce inoltre che i lavoratori perdano il beneficio della CIG qualora rifiutino l'avviamento ai lavori previsti.
29 maggio 1979 D.L. n. 163.
Si dà una sistemazione alla parte economica degli accordi contrattuali per il pubblico impiego da tre anni ancora non attuati. Sono previsti forti aumenti retributivi per i dirigenti statali e gli altri gradi della gerarchia militare e a certe categorie del personale della scuola e dell'università.
11 dicembre 1979 D.L. n. 624.
Vengono precisate ulteriormente le funzioni delle commissioni regionali per la mobilltà. Si stabilisce che il lavoratore in mobilità che non accetti l'offerta di lavoro in una azienda operante un'area compresa entro 50 km dal comune di residenza perde il diritto alla Cig.
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