La critica del diritto, soprattutto quella sedicente marxista, ha da sempre assolto al compito di emendare, affinare e razionalizzare i vari sistemi giuridici nell'improbabile sogno di addivenire ad una piena coincidenza di legalità e legittimità. Se appaiono dunque particolarmente aberranti le varie Costituzioni dei mostruosi ordinamenti sovietici, altrettanto sconfortanti si profilano i frettolosi e spesso indecorosi revirements di quella sinistra che, già spacciatrice della nefasta ideologia sottesa al disegno del socialismo reale, cerca di riciclarsi attraverso la promozione di battaglie per i diritti civili e piagnucolando il rispetto di un preteso Stato di diritto.
Ma quale Stato di diritto? Sicuramente non quello affermatosi nel secolo scorso e travolto dalla crisi del 1929, che aveva principalmente la funzione di garantire sicurezza e ordine, quali condizioni per la libera e selvaggia accumulazione capitalistica, e che risultava caratterizzato dalla sovranità della legge, dalla rigida divisione dei poteri, dalla certezza del diritto, dal principio della irretroattività delle leggi eccetera.
E' peraltro evidente che il disegno neoliberista dispiegatosi nel corso dell'ultimo decennio al fine del superamento dell'irreversibile crisi dello Stato keynesiano, poggi le sue fondamenta su una solida base amministrativa, che per il carattere restaurativo sia di segno spiccatamente reazionario, e che nessuna confusione sia possibile con l'antico progetto liberista. Se pertanto lo Stato di diritto poteva molto tempo fa mostrarsi alquanto indesiderabile e sgradito - specie agli occhi dei salariati, degli eserciti di riserva e dei proletari tutti - ora non gli è più possibile nemmeno presentarsi come Stato di diritto, per la semplice ragione che sono venute meno le condizioni materiali (libero mercato, libera concorrenza eccetera) che avevano determinato la sua fortuna. Sicché deve ritenersi ridicola la petizione di vetuste garanzie giurisdizionali - oltre tutto mai esistite se non nel senso di privilegio di classe - e di tante altre siffatte amenità afferenti ai principi dello Stato, così come formulati dalle teorie liberali dell'Ottocento. Non occorre infatti un acume particolare per comprendere come il vecchio Stato-Nazione, smarrite da tempo le caratteristiche peculiari inerenti alla territorialità della propria sovranità, in conseguenza della dimensione multinazionale assunta dal comando capitalistico, si trovi attualmente a ricoprire funzioni meramente amministrative, complessivamente volte alla gestione delle continue crisi attraverso il ricorso a continue emergenze, intendendo con quest'ultime il flusso di sovradeterminazioni necessarie all'arresto della circuitazione della crisi.
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Una prospettiva critica che intenda assumersi l'onere di demistificare le molte ideologie che concorrono alla deprivazione dell'esistente non può non sottrarsi alla ricorrente trappola che la dittatura dello spettacolo sempre più sottilmente tende: il gioco delle parti fine a sé medesimo.
Qualora si considerino le polemiche relative alla legge Vassalli-Russo Jervolino ed allo pseudo scontro molare fra proibizionismo ed antiproibizionismo, occorre registrare che financo le più clamorose incongruenze politico-giuridiche possono utilmente far da sfondo a dotte disquisizioni ed infuocati dibattiti fra gli agonisti professionali dell'invettiva al vetriolo. Pietra angolare dello scandalo è stata, in questo caso, la norma prevista dall' art. 13 che recita: «E' vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope...». Si tratta invero di un vistoso pleonasmo giuridico: tale disposizione potrebbe essere espunta dalla legge senza che questa ne risulti minimamente modificata, se non nel numero complessivo di articoli. Una corretta tecnica normativa esige infatti notoriamente che alla descrizione di un precetto venga fatta seguire la comminazione di una sanzione, risultando chiaramente l'enunciazione di un'isolata prescrizione un vero e proprio telum imbelle sine ictu.
Dai banchi della sinistra parlamentare si è ben tosto mossa la levata di scudi dell' opposizione democratica e umanitaristica: se i tossici rubano e scippano vadano in galera, se poi costoro, difettando di coraggio e destrezza, preferiscono dedicarsi all'immondo mercimonio, ebbene, che in galera ci marciscano, ma che non si osi proibirgli solennemente il sacrosanto diritto a farsi le pere, perché ciò significherebbe un'inammissibile e pericolosa propensione alla risorgenza di uno Stato etico, in riprovevole contrasto con i principi di un moderno Stato di diritto.
Nessuna meraviglia, anzi, che simili argomenti vengano snocciolati dall'insigne persona di Stefano Rodotà, noto giurista, e noto soprattutto per non aver mai sporto il naso oltre le cinta della propria dimora e di prestigiose sedi altoaccademiche. Decisamente grottesca, invece, si mostra l'affannosa rincorsa dei nostrani gauchiste a queste strane macabre modernità: comunisti pentiti, riaffondatori, ex stalinisti, stalinisti, anime belle, incazzati e abbronzati, unitamente al resto del caravanserraglio dei sinceri democratici per mestiere, eccoli tutti in coro a celebrare l'intangibilità delle libertà del singolo ad autodeterminare la propria condotta, a condizione che questa non vada a ledere diritti altrui. Il principio in gioco sarebbe dunque quello della non punibilità degli atti contro se stessi, secondo il migliore insegnamento di Voltaire, Bentham e Beccaria.
Ovviamente tale riesumazione presuppone una scoperta teorica di non poco conto, rappresentata dal fatto che la società si compone di cittadini e non più di classi.
V'è da chiedersi peraltro cosa voglia veramente significare, allo stato dei fatti, la non punibilità degli atti contro se stessi. Un' elencazione minuziosa dei casi più evidenti sarebbe troppo lunga, ma si considerino, a titolo di esempio, il legarsi intorno a un palo per protesta contro la perdita del proprio posto di lavoro, il sottoporsi a estenuanti e snervanti code alle quattro del mattino per acquistare l'orologio di una marca alla moda, il dissipare il proprio tempo "libero" in dispendiose fabbriche di noia e chiamare ciò vacanze per meglio dissimularne la miseria. Ebbene, non si è forse in tali casi, palesemente, in presenza di contegni rivolti contro se stessi?
Non deve quindi apparire troppo singolare se, a fronte del dilagare di simili fenomenologie, per così dire, di autosfruttamento, la nostra ineffabile sinistra non trovi di meglio da fare che preoccuparsi dell' assoluta insindacabilità delle azioni incidenti sull' esclusiva sfera privata, del sacro diritto all'autodeterminazione di ogni individuo in quanto eguale davanti alla legge e di tante altre simili facezie, tutte ammantate da un' ama di tronfia modernità mutuata dall' originale riproposizione dei classici dell'Illuminismo.
Dopo la legittimazione dello sfruttamento formalizzata nell' enunciazione del primo articolo della Costituzione del 1948 e dopo il reiterato spaccio di immodiche quantità di etica del lavoro, mutatis mutandis, e mutata la morfologia del dominio capitalistico, nel senso di una sua accresciuta subdola impercettibilità, vecchi e nuovi sinistri si intrattengono amenamente in una delle più pertinenti apologie dell'autocrazia della merce: la strenua difesa delle libertà individuali allorquando l'ultima di esse si è notoriamente estinta da un pezzo.
La critica del diritto positivo di marca neoilluminista, oltre il velo della retorica persuasiva e della raffinata costruzione dottrinaria, cela, faticosamente, il profondo cinico disincanto che accompagna, con una certa fatalità, ogni parto ideologico contemporaneo.
Quale civiltà, quali valori, quale morale possono interessare ilcapitale, nel tempo della compiuta sussunzione reale della società nel suo paradigma, al di fuori dell' eticità della merce e della merce dell'eticità?
Forse che illegislatore del 1990 intendesse, con l'inutile (giuridicamente) e solenne proibizione dell' articolo 13, veramente influenzare e condizionare la coscienza dei propri sudditi onde dissuaderli dall'ingiusto e sconveniente consumo di sostanze in sé venefiche?
Magari in nome della tutela delle più nobili ed alte prerogative del genere umano, quali l'integrità psicofisica, dopo che la cosiddetta salute è stata interamente ridotta a base materiale del più grande business e della più clamorosa ascesa al potere di questo secolo.
O la capacità produttiva, giusto quando il capitale, esaurita l'iniziale funzione storicamente progressiva - essendo venuta meno la distinzione fra lavoro produttivo e lavoro improduttivo - di nulla più si cura se non della preservazione delle condizioni per la propria eternizzazione.
O i valori della tradizione, quelli dei padri, della famiglia, della religione, delle sagge massime d'esperienza dei vecchi saggi, dell'obbedienza al rispetto della virtù dell'obbedienza, e di tutto ciò che rimane del poderoso armamentario della millenaria cultura della schiavitù umana.
Questo ignobile coacervo di idiozie, miniera inesauribile per gli sproloqui dei cattolici integralisti, dei revanchisti più ostinati e dei Muccioli d'ogni risma, rappresenta evidentemente quanto di peggio la sempiterna industria dell'ideologia riesce ancora oggi a foggiare.
Ma, al contempo, ad un quanto di peggio corrisponde un quanto di vero. La verità del meccanismo in base al quale tale complesso di artati e posticci valori funge da formidabile dispositivo nell 'incommensurabile processo di valorizzazione della merce droga, il cui sproporzionato prezzo sui mercati occidentali può essere calcolato attraverso la sommatoria di un minimo principio attivo afferente alla sostanza stupefacente o psicotropa e di un massimo di principio attivo ideologico ascrivibile all'eticità della merce.
Il proibizionismo opera come necessario elemento funzionale alla creazione, al mantenimento, ed allo sviluppo di un simile mercato, ed assolve un ruolo fondamentale nel generare una domanda "qualificata", come quella illecita, nel meccanismo di riproduzione allargata del medesimo. In questo senso è possibile affermare che se la produzione "economica" di stupefacenti fornisce un materiale al bisogno, la produzione legislativa provvede non solo a creare ma anche a qualificare il bisogno prodotto per il materiale.
Le oscillazioni che si sono registrate in Italia nel controllo penale delle droghe, seppur originate da diverse contingenze politiche e congiunture economiche, mostrano piuttosto chiaramente come tale processo di qualificazione rappresenti, è proprio il caso di dire, la regola aurea di ogni proibizionismo.
Dalla prima normativa, quella risultante dal combinato disposto della legge n. 396 del 1923 e dell' art. 151 del Testo Unico delle leggi sanitarie del 1934, alla riforma della legge del 1990, il consumo non ha mai cessato di avere rilevanza penale, nemmeno nella disciplina del 1975, ove veniva concessa una causa di non punibilità per il caso di detenzione di modiche quantità, mantenendo però ferma la sua illiceità. In tal caso la predisposizione di un simile salvacondotto era funzionale alla necessaria eliminazione di quegli elementi di rigidità, connessi al precedente rigoroso regime disegnato con la legge del 1954, che ostacolavano una penetrazione diffusiva e capillare dell' offerta, come del resto ampiamente testimoniato dall'inaudita quantità di sostanze stupefacenti riversate sul mercato nazionale nel secondo quinquennio degli anni Settanta. In questa fase il proibizionismo, si fa, per così dire, discreto. Immanente, ma incline ad una sorta di latenza. Quel tanto che basta a favorire il rigoglio della più spettacolare delle fiere: quella dell'ideologia ad un tale grado di purezza da divenire alterazione della percezione.
E solo i sociologi politicanti antiproibizionisti possono malandrinamente teorizzare il "libero mercato illegale" muovendo dalla banale constatazione che ormai le droghe costituiscono una delle rare merci che siano disponibili ed acquistabili ventiquattr'ore su ventiquattro in migliaia di punti vendita sparsi sul territorio, giacché tale mercato, come d'altronde tutti i mercati neoliberisti di cui questo rappresenta un modello esemplare, lungi dal configurarsi come libero, si presenta al contrario profondamente caratterizzato dal galoppante processo di amministrativizzazione dell'esistente.
L'impresa, la sua libertà ed il suo rischio nulla hanno a che fare con il modello organizzativo delle associazioni mafiose che controllano i lucrosi narcotraffici, così come possono ormai essere ritenuti corpi estranei alle aziende produttrici di beni e servizi "puliti". Sembra pertanto assolutamente condivisibile l'opinione di chi ritiene essere la mafia il modello di tutte le imprese commerciali avanzate e che probabilmente debbano reputarsi inappropriati, non solo ogni contrapposizione fra poteri segreti e mafiosi e poteri trasparenti e progressisti, ma anche il mero riferimento ad una loro collusione. Smarrita ogni verità capitalistica originaria, il mercato si è trasmutato nel teatro della finzione capitalistica della verità.
Il battage proibizionista tardoreaganiano, orchestrato dagli italici magnaccia socialisti, pare dunque piuttosto preordinato, a fronte della pressoché compiuta saturazione dei mercati occidentali, allo scopo di fornire nuova linfa alla iperfruttifera ideologia della droga, in vista di una efficace azione che arresti o quantomeno freni la tendenziale caduta di prezzi e profitti (leggi: rendite parassitarie) che tale saturazione ha determinato. (Una vera e propria sorta di "terapia di mantenimento" del capitale.)
Ed è proprio l'evidente omologia con il disegno restauratore sotteso al piano neoliberista che connota in senso regressivo la novella. A dispetto delle accuse di destro eticismo che tanti inveterati moralisti muovono oggi dall' ormai completamente incredibile pulpito dell"'autonomia del politico", giacché miopia e, talora, masochistica malafede, impediscono loro di occuparsi dell'unico vero eticismo sovrano, quello della merce e dello spettacolo.
Intanto
il diritto, quello "buono", quello dei garantisti
e dei cultori della materia, se non scompare dalla scena, ne è sempre
più momento accessorio, coreografico. L'articolo clou dell'intera
campagna antiproibizionista, come si è visto, altro non è che
uno sciente artificio pubblicitario. Nel mondo del diritto è assolutamente
inessenziale. Chi consuma sostanze stupefacenti o psicotrope proibite
viene oggi punito in base ad altra norma, contenuta nell'art. 14 della legge,
il quale prevede che: «Chiunque senza l'autorizzazione di cui
all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre
o mette in vendita, cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia,
acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa
o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente
detiene sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione
(...)».
Il rigore della formulazione rivela però la propria inadeguatezza di fronte alle esigenze della società dell'immagine, la propria incompatibilità con i tempi ed i ritmi del circuito multimediale. Certo, i massmedia si sono occupati fino alla noia, ad ogni livello, in ogni sede, con ogni "esperto", delle diverse modifiche apportate. Riuscendo peraltro nell'impresa, salvo rare eccezioni, di non dire pressoché nulla.
Ma il messaggio che doveva essere veicolato, e che non doveva essere discusso, se non successivamente e fra pseudospecialisti, non sopportava la pesantezza della tecnica normativa, né poteva essere abbandonato all'equivocità delle diverse letture ed interpretazioni.
Ecco allora il ricorso ad un articolo non giuridico, ad una norma formale che viene investita del carattere della cogenza direttamente dallo spettacolo, e non dall'ordinamento.
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Analoghe considerazioni potrebbero essere svolte a proposito del dislocamento della funzione generalpreventiva dell'astratta previsione sanzionatoria sul terreno dell'immaginario costruito ad hoc dalle numerose agenzie mediatiche.
La riforma, nel suo complesso, è stata infatti rappresentata, tanto dagli apologeti quanto dai detrattori, come una svolta di centottanta gradi, in senso repressivo, della disciplina e del controllo del fenomeno droga. Il passaggio prefigurato è stato così quello da un regime di relativa tolleranza ad uno di totale proibizione, dove tutti i contegni afferenti all'insano vizio, e dunque non solo più quelli dei cosiddetti venditori di morte, ma anche quelli dei corrispettivi acquirenti, vengono, pur con le debite graduazioni, sanzionati inesorabilmente (come appunto la morte).
Tale rappresentazione è però spudoratamente falsa, nonostante il buon successo incontrato. Successo vieppiù rimarchevole alla luce della circostanza che l' ossessiva insistenza sulla svolta - morale o autoritaria a seconda di come viene dipinta - e sulla rottura con il precedente indirizzo, ben poco, tutto sommato, si sia preoccupata della propria credibilità.
Occorre d'altra parte rilevare che alla sua base esiste un elementare accorgimento, costituito dall'offuscamento della separazione tra fatto e diritto, in modo tale che sia possibile discorrere indifferentemente intorno all'uno argomentando attraverso l'altro, e snaturare così opportunamente i reali termini della questione. Sicché si rende necessario fare un po' d'ordine.
Per quel che attiene alle novità giuridiche è dato innanzitutto osservare come esse, al di là di taluni aspetti suggestivi, siano, sotto il profilo sanzionatorio, essenzialmente portatrici di elementi di continuità piuttosto che di cesura.
L'unica parziale verità divulgata dalla concitata campagna promozionale concerne un certo inasprimento generale. Naturalmente per questa, come d'altronde per tutte le parziali verità, il confine con la mendacia, o peggio con la mistificazione, si configura di difficile individuazione.
Il sistema repressivo continua infatti a poggiare e ad articolarsi sulle medesime tipologie sociologiche già utilizzate per la descrizione delle principali fattispecie che caratterizzavano la precedente normativa. Si tratta delle figure del consumatore, del piccolo spacciatore e del trafficante d'alto bordo. Ad ogni figura provvede una specifica disciplina.
La partizione, va da sé, è del tutto arbitraria e comunque alquanto significativo è il fatto che sia stata tenuta per buona anche nella nuova legge. Sia pur sommariamente, vediamo come è stata adattata alle singole ipotesi.
a) Sanzioni amministrative
Quello che nell'immaginosa ricostruzione del legislatore viene considerato mero consumatore risulta, facie prima, formalmente penalizzato dalla riforma. La liquidazione della categoria "modica quantità" per far luogo alla più rigorosa "dose media giornaliera" ha indubbiamente ridotto in maniera drastica il quantum di stupefacente con il quale è possibile essere pizzicati dai birri impunemente. In teoria è previsto un bizantino iter amministrativo che si conclude con la comminazione di una sanzione non penale (sospensione temporanea della patente, del passaporto eccetera) o con una semplice ammonizione prefettizia. Per il cartellino rosso della galera bisogna profondere un certo impegno: sono infatti a disposizione due bonus e solamente per coloro che, non avendo sfortunatamente mai giuocato a "guardie e ladri" nella propria infanzia, si fanno sorprendere per ben tre volte con tali risibili quantità - che corrispondono mediamente, per le sostanze più diffuse, ad un paio di spinelli, a 3/4 buste di eroina, e ad un po' di coca per i piccioni - è prevista l'inflizione di una pena contravvenzionale assai tenue. Nella pratica questo macchinoso congegno si è da subito arenato nelle secche dell'ineffabile burocrazia cosicché, per quanto circoscritta, deve ritenersi tuttora esistente un' area di impunità, o meglio di comportamenti che non importano, di fatto, conseguenze sfavorevoli per chi li tiene. (Tranne chiaramente l'incomodo e fastidioso eventuale abboccamento con qualche imbecille in divisa, alea peraltro incombente anche sotto il vigore della vecchia legge.) Un simile fenomeno, sia detto per inciso, si osserva con crescente frequenza nella produzione del diritto contemporaneo: un profluvio di norme viene emanato per i più diversi motivi, magari per tutti, eccetto quello di vederle applicate (e le tecniche per predeterminare tale esito sono innumerevoli).
Ora, questo è un fatto che attiene all'inapplicazione del diritto, a quella che suol definirsi cattiva implementazione di una normativa.
Poi vi è, ovviamente, il fatto del mercato e dei suoi soggetti. Rimandando ad altra sede una sua approfondita analisi, interessa qui considerare una suddivisione dei soggetti tanto approssimativa quanto difficilmente refutabile: quella fra coloro che hanno fatto delle sostanze stupefacenti l'esclusiva ragione della propria sopravvivenza, e tutti gli altri consumatori sollecitati da un qualsivoglia motivo (ricerca del piacere, giustificata insofferenza per l'esistente eccetera) che invece non sovraordinano la sostanza diletta in maniera assoluta.
Per comodità terminologica è possibile qualificare i primi, secondo l'uso comune, come tossicodipendenti. Con l'avvertenza che si tratta di una convenzione alquanto imprecisa, non essendo evidentemente tutti gli altri individui immuni da diverse forme di dipendenza non meno tossiche - dal lavoro, dai consumi, dalla famiglia eccetera - avvalorate dalla collettività.
Orbene, per quel che riguarda l'incidenza della nuova legge sulle sorti dei tossicodipendenti nulla quaestio: costoro, al di fuori di una minoranza facoltosa, erano, e continuano inevitabilmente ad essere, probabili frequentatori delle patrie galere. Questo non certo a cagione del solenne divieto di drogarsi, e, solo in minima parte, a seguito della violazione della legge sugli stupefacenti, ma soprattutto in conseguenza della commissione - resa quasi inevitabile dall' enorme costo della sostanza - di reati contro il patrimonio. Tant'è che la criminalizzazione dei tossicodipendenti non è affatto un portato della riforma del 1990, come recita il tormentone di tutta la sinistra democratica, bensì un fatto preesistente, evidenziato dal massiccio ingresso di questi soggetti nelle carceri durante il corso degli anni Ottanta.
D'altra parte, per chi si procura il denaro necessario attraverso l'esercizio di piccoli negozi aventi ad oggetto la sostanza medesima, l'innalzamento della soglia del penalmente rilevante importa uno sturbo organizzativo che incide sulle fluttuazioni del prezzo.
Se prima i pusher di strada si muovevano tenendo con sé una quantità di sostanza non superiore a quella considerata modica, facendo un certo numero di spostamenti, a scopo di rifornimento, nel sito ove veniva previdentemente imboscata la quantità eccedente, è chiaro che l'introduzione della dose media giornaliera ha determinato per questi il solo effetto di accrescere il numero di tali spostamenti (e dunque di intralciare il funzionamento della distribuzione complessiva) ma non quello, come si vedrà fra poco, di aumentare il rischio dell' attività intrapresa.
Le ripercussioni della riforma sulla moltitudine di consumatori non tossicodipendenti sono invece di maggior complessità: è sicuramente corretto in prima approssimazione affermare che la scomparsa della modica quantità ha avvicinato lo spettro del cosiddetto circuito penale. Ma si tratta per l'appunto di una prima approssimazione.
b) Sanzioni penali
L'acquisto e la detenzione di una quantità superiore a quella corrispondente alla dose media giornaliera ed inferiore a quella precedentemente ritenuta modica viene ora sanzionato penalmente dall'art 14. Le pene stabilite in questo caso dalla norma prevedono nel minimo la reclusione di un anno allorquando si tratti di droga pesante e di sei mesi qualora la droga sia leggera. Si fa riferimento al minimo perché questa è stata l'indicazione della Corte costituzionale (che nel corso di una acrobazia interpretativa si è spinta fino ad asserire la non punibilità penale per il caso in cui la quantità sia di poco superiore a quella fissata dalla dose media giornaliera). Per effetto della concessione delle attenuanti generiche e della conveniente scelta di un rito speciale la pena che può essere comminata è dunque in concreto di pochi mesi (tre o cinque, all'incirca, a seconda del tipo di sostanza).
Questo il diritto. Sicché in pratica l'ipotetico "libero" cittadino che senza compiere attività di spaccio e senza delinquere altrimenti, si procaccia una modica, ma non irrisoria, quantità di droga corre il rischio di assistere ad un seccante procedimento penale a suo carico, ma molto improbabilmente alla sua, ancor più spiacevole, carcerazione. (Al momento infatti non si registrano simili casi.)
Sembra poi opportuno rammentare che, sotto l'imperio della precedente legge, il reato di coltivazione di una sostanza proibita (anche di una domestica pianticella di marijuana) era colpito con la pena della reclusione da quattro a quindici anni per le droghe pesanti, e da due a sei anni per quelle leggere, mentre ora questa viene modulata in ragione dell' entità del fatto, cosicché per il caso di una circoscritta "produzione propria" le conseguenze sanzionatorie sono pressappoco le medesime viste poc' anzi per l'acquisto di modiche quantità.
Ma non solo. La stessa considerazione vale per l'ipotesi di importazione, antecedentemente sanzionata con le gravi pene succitate anche allorché oggetto materiale fosse un modesto quantitativo - e molte sono state le pesanti condanne, ai sensi della vecchia legge "democratica", per gli improvvidi vacanzieri che si facevano cogliere al ritorno in patria con qualche grammetto conservato a titolo di souvenir - mentre adesso la sua disciplina è equiparata a quella dell' acquisto e della detenzione.
Ma non solo. Se è vero che prima non veniva punita la detenzione per l'uso proprio di modiche quantità - che la giurisprudenza della Cassazione aveva approssimativamente fissato in sessanta grammi di hascish, sette grammi di cocaina e poco più di un grammo di eroina - è altrettanto vero che era ormai invalsa la consuetudine presso gran parte degli affezionati consumatori, per ovvie ragioni economiche, di provvedere alla formazione di una piccola scorta, esorbitando spesso così dai limiti tollerati.
Per questo caso la giurisprudenza aveva, a più riprese, perentoriamente escluso che fosse possibile la declaratoria di non punibilità, ritenendo il divieto di accumulo uno dei principi fondamentali della legge del 1975 e che quindi, ogniqualvolta si fosse in presenza di eccedenze, occorreva infliggere le gravi sanzioni appena ricordate per la coltivazione e l'importazione.
Anche in tal caso, peraltro, le modifiche appotate dalla riforma si configurano come mitigatrici del precedente rigore, a tal punto che la stessa situazione molto difficilmente di schiude oggi le porte della galera.
La solfa non cambia per il delitto di piccolo spaccio: il raffronto fra le sanzioni contemplate dalla vecchia legge (pena della reclusione da due a sei anni per le droghe pesanti e da uno a quattro anni per quelle leggere), e quella in vigore (che prevede la pena da uno a sei anni per le prime e da sei mesi a quattro anni per le seconde), anche senza tener conto delle nuove ipotesi premiali (in grado di abbattere la pena base fino a ridurla ad un suo terzo), indica l'inequivocità di un generale disegno di temperamento punitivo per i fatti diversi dal grande traffico.
Per converso, è sicuramente innegabile, questo sì, un severo rincrudimento repressivo di quest'ultimo (con l'astratta previsione, senza risparmio, di decenni di carcere), reso peraltro nella pratica piuttosto ininteressante dalla pervicace riluttanza dei narcotrafficanti di un certo credito ad intervenire personalmente nel vivo della realtà processuale.
Succede poi sporadicamente che taluno di questi signori subisca la non richiesta ospitalità di qualche reclusorio, ma si tratta della classica eccezione da cui la regola viene confortata. Del resto è cosa risaputa anche dalle pietre più disinformate che tutte o quasi le maggiori operazioni di polizia in materia vengono effetuate sulla base di puntuali "soffiate": qualche boss di cosche perdenti, qualche quadro rampante che non rispetta i rapporti di forza, qualche sprovveduto "autonomo" che tenta di infilarsi in un mercato già rigidamente controllato.
Tutt'al più presenta un qualche interesse il fatto che fra costoro si annoverino talvolta i funzionari delegati alla repressione di attività illecite. Risulta infatti particolarmente curioso come, allorché si scoprono i lucrosi affari del tale agente della digos di Torino o del tale ex pretore di Imperia, riesca straordinariamente persuasiva la rappresentazione dell'esecrabile caso di corruzione. Nonostante non sia necessaria una grande sagacia, specialmente alla luce dei recenti avvenimenti, per adombrare l'ipotesi che simili casi, lungi dall'essere isolati, costituiscano piuttosto l'epifenomeno di un sistema dove parte del valore aggiunto ad una merce dall'ideologia della Legge serve a rimunerare i tutori di questa. E che le differenze fra le varie forme remunerative (stipendi, pizzi, tangenti, profitti derivanti dalla gestione diretta) piuttosto che attenere ad una inverosimile "questione morale", tradiscano al contrario la loro profonda compatibilità con la moralità mercantile.
Anche
volendosi limitare ad una superficiale ricognizione dei principali contenuti
normativi, emerge dunque chiaramente come, accanto a modifiche di segno
repressivo, convivano emendamenti di segno opposto, che in una valutazione
complessiva, se non elidono, sminuiscono grandemente l'effettiva portata
innovativa, sotto il profilo sanzionatorio, della riforma. Se, ai tempi
attuali, le leggi dormono, questo
avviene perché la loro immagine risulta ben più agile
ed efficace per il raggiungimento dello scopo per cui vengono apprestate,
nonché soprattutto più congrua ad una gestione ottimale dell
'ininterrotta situazione di crisi. Così come, a monte, la continua
produzione di emergenze, al di fuori delle circoscritte contingenze vincolate
ad opportunità tattiche, è sostanzialmente indifferente
a quali oggetti esse abbiano, alla stessa maniera, a valle, anche la produzione
normativa si dimostra a sua volta
sempre più disinteressata ai contenuti dei propri istituti. (Ed è ormai
sotto gli occhi di tutti l'abissale discrasia esistente fra le prescrizioni
del diritto positivo amministrativo e quelle che governano la materialità dei
contratti d'appalto e, in generale, di tutti gli affari concernenti la pubblica
amministrazione.) Pertanto non v'è da stupire se persino gli
stessi compilatori della legge sugli stupefacenti, nelle loro interviste
e dichiarazioni pubbliche, hanno ritratto un quadro ben più fosco
di quello tratteggiato effettivamente nella realtà giuridica,
dal momento che è sul campo della rappresentazione che viene
giocata la partita dell' emergenza.
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Molti altri sono gli spunti contenuti nella legge Vassalli-Russo Jervolino particolarmente significativi, sia se inquadrati all'interno delle profonde mutazioni intervenute recentemente nel diritto penale, quali l'introduzione della flessibilità della pena e del processo, e sia se considerati sotto il profilo dei riflessi, di non poco momento, sui principali dispositivi della Costituzione materiale. La sempre maggiore discrezionalità delegata dal legislatore alla magistratura, le norme incentivanti il cosiddetto pentitismo, le misure alternative alla pena, segnano infatti il declino irreversibile dei principi fondamentali della democrazia formale, o, per dirla con il luogo comune della retorica, delle conquiste capitali della Costituzione repubblicana.
Nessuna lacrima, per ciò, verrà versata.
Per chi assume l'esistenza e la libertà in radicale opposizione alla dittatura del capitale ed alle mistificazioni statualistiche, di qualsiasi segno e colore esse siano, la legge, tutte le leggi, altro non rappresentano che odiose gabbie da rimuovere. Senza indulgere ad estremismi viscerali, ma senza nemmeno prescindere dal diritto di resistenza, di opposizione al potere e di affermazione delle autonomie. In tale prospettiva, le battaglie per i diritti civili non possono certo appassionare, se pensate in termini di conquiste legislative, ma possono essere necessarie se soggettivamente sostenute nella radicale espressione del diritto di resistenza. Una campagna per la liberazione immediata dei detenuti sieropositivi, a titolo di esempio, rivela la manifestazione di tale diritto, qualora sia realmente consapevole del suo oggettivo limite di programma minimo, quando cioè non si traduca nell' indiretta legittimazione della carcerazione di tutti gli altri detenuti.
La questione relativa al libero uso di droga è, per il vero, terribilmente
complicata dalla fitta ragnatela delle sottigliezze metafisiche, che
percorrono quella che può essere, a ragion veduta, definita la
merce per eccellenza. Pare superfluo insistere sulla minor indesiderabilità di
un regime non repressivo. Ma assai insidiosa si profila la cattiva dialettica
fra le posizioni del proibizionismo e quelle dell' antiproibizionismo, omologate
sul terreno comune dell'enfatica e un po' ridicola "lotta alla droga",
della predisposizione di (diversi ma speculari) strumenti normativi
di controllo, mirati alla risoluzione del problema della tossicodipendenza,
e dell'ancor più grave e diffusa opinione che i tossicodipendenti
(gli "utenti", come li chiamano medici e recuperatori d'anime)
siano, in buona sostanza, persone incapaci di intendere e di volere.
Contrapporre il diritto di resistenza è qui dunque, immediatamente, l'affermazione della necessità di un ribaltamento dell'approccio conoscitivo. Della necessità di passare dalla droga come fatto oggettivo alla messa in discussione della sua nozione, dall' analisi della realtà sociale della droga a quella della droga della realtà sociale, dall' interesse ad un migliore intervento di giudici, assistenti sociali, poliziotti, preti, preti poliziotti e giudici preti, a quello per un ottimo intervento diretto su tutti costoro.
Per l'eliminazione delle loro speculazioni, delle loro imposture, delle loro sottili, quotidiane efferatezze.
Per l'abolizione dei loro nefasti ruoli.
Per il dissolvimento del tempo in cui la differenza fra le comunità e
il Gemeinwesen (essenza della comunità) può incontrastatamente
essere svilita ad una democratica questione di pluralismo.
Quando questo fumo si dilegua molte cose appaiono cambiate.
Un'epoca è passata.
Che non si domandi ora cosa
valevano le nostre armi: esse sono rimaste nella gola del sistema di menzogne
dominanti. La sua aria d'innocenza non tornerà più.
Guy Debord,
In girum imus nocte et consumimur igni